Descrizione

Sposarsi

Due persone di sesso diverso maggiorenni, o con minimo 16 anni ma con l'autorizzazione del tribunale per i minorenni, possono sposarsi con una cerimonia civile o religiosa.

Etimologicamente parlando il matrimonio viene definito con l'articolo 29 della Costituzione come un “ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.

Approfondimenti

Con il matrimonio, secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 143, Codice civile, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri:

  • l'obbligo reciproco alla fedeltà (per le unioni civili e per la convivenza di fatto non sussiste tale obbligo)
  • l'assistenza morale e materiale
  • la collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (entrambi i coniugi sono tenuti, nel lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia).

Si applicano le disposizione della successione tra coniugi.

Alla morte di uno dei due, l’indennità di fine rapporto e la pensione di reversibilità spettano al partner.

Per la procedura di separazione e di divorzio si può procedere in maniera consensuale, o giudiziale nel caso non vi sia accordo tra i coniugi.

In caso di separazione consensuale il divorzio può essere richiesto dopo 6 mesi, mentre nell'ipotesi di separazione giudiziale è necessario attendere almeno 12 mesi.

Con il matrimonio secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 147, Codice civile, lo sposo e la sposa dovranno rispettare i diritti e i doveri nei confronti di un'eventuale prole tra cui quello di mantenere, istruire ed educare tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

I coniugi, secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 144, Codice civile, concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi.

Le vedove e le divorziate possono contrarre matrimonio solo dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Lo scopo della norma è garantire la certezza sulla paternità di una eventuale nascita Regio Decreto 16/03/1942 n. 262, art. 89, Codice civile.

Il tribunale con decreto può autorizzare prima dei 300 giorni il matrimonio quando è escluso lo stato di gravidanza. In alternativa per le divorziate è ammessa la presentazione della copia della sentenza di divorzio con l’indicazione della Legge 01/12/1970, n. 898, art. 3.

I cittadini stranieri che decidono di sposarsi in Italia devono presentare il nulla osta dalla quale risulta che, in base alle leggi del proprio Stato, non esistono impedimenti al matrimonio (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 116, Codice civile).

Requisiti

I requisiti per sposarsi sono:

  • avere almeno 18 anni o almeno 16 anni con un’autorizzazione del tribunale per i minorenni.
  • non trovarsi in uno stato di interdizione, è causa di annullamento del matrimonio se uno dei due coniugi al momento del matrimonio è incapace di intendere e di volere
  • possedere la libertà di stato, ovvero non devono esserci vincoli da precedenti matrimoni
  • non essere dello stesso sesso
  • non possedere vincoli di parentela, che sia di sangue o morale, come per esempio nel caso di figli adottivi
  • non essere stati condannati per l’omicidio o per il tentato omicidio del coniuge della parte che si intende sposare.

Attività correlate